Art. 13
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[1](Art. 12, legge 14 luglio 1907, n. 562).
[2]I Monti frumentari possono fare le operazioni seguenti:
[3]1° prestiti in grano, per gli scopi e con le norme che saranno stabilite dal regolamento;
[4]2° prestiti in denaro, anche nella forma di anticipazione sopra a pegno di derrate, per acquisto di concimi, di sementi, di materie anticrittogamiche, insettifughe o insetticide, di strumenti di lavoro e di scorte. Il Monte potra' pure somministrare direttamente, dietro pagamento in contanti o a credito, gli oggetti indicati.
[5]I prestiti in denaro non possono essere superiori a L. 500 ciascuno e per ciascuno sovvenuto, ne' avere durata maggiore di un anno, e sono fatti esclusivamente agli agricoltori, siano essi proprietari di terre, conduttori, mezzadri o enfiteuti. Saranno preferiti i prestiti ai piccoli coltivatori;
[6]3° prestiti di attrezzi rurali per un tempo determinato, con nolo da stabilirsi in apposite tariffe approvate dal Consiglio d'amministrazione della Cassa ademprivile e da pagarsi al raccolto; 4° acquieto di terreni per rivendita a piccoli lotti quando sia dimostrata l'utilita' dell'operazione.
[7]Sui prestiti in natura e in denaro i Monti frumentari non potranno esigere un interesse che sia superiore del mezzo per cento a quello che corrispondono alla Cassa ademprivile.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 10 novembre 1920 · versione 0 su Normattiva