Art. 13

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[1](Art. 12, legge 14 luglio 1907, n. 562).

[2]((I Monti frumentari possono fare le operazioni seguenti:

[3]1° prestiti in grano, per gli scopi e con le norme stabilite dal regolamento;

[4]2° prestiti in denaro, anche nella forma di anticipazione sopra pegno di derrate, per gli scopi indicati alle lettere c) e d) dell'art. 1.

[5]Sui prestiti in denaro i Monti frumentari non potranno, senza l'autorizzazione del Ministero di agricoltura, percepire un interesse maggiore del 2 per cento di quello che corrispondono alla Cassa provinciale. E' vietato di porre a carico dei prestatari altri oneri a qualsivoglia titolo)).

Testo vigente dal 10 novembre 1920 al 16 dicembre 2009 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;844~art13 · fonte su Normattiva