Art. 13
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 novembre 1920 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 12, legge 14 luglio 1907, n. 562).
[2]((I Monti frumentari possono fare le operazioni seguenti:
[3]1° prestiti in grano, per gli scopi e con le norme stabilite dal regolamento;
[4]2° prestiti in denaro, anche nella forma di anticipazione sopra pegno di derrate, per gli scopi indicati alle lettere c) e d) dell'art. 1.
[5]Sui prestiti in denaro i Monti frumentari non potranno, senza l'autorizzazione del Ministero di agricoltura, percepire un interesse maggiore del 2 per cento di quello che corrispondono alla Cassa provinciale. E' vietato di porre a carico dei prestatari altri oneri a qualsivoglia titolo)).
Testo vigente dal 10 novembre 1920 al 16 dicembre 2009 · versione 10 su Normattiva