Art. 2
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[1](Art. 2, legge 14 luglio 1907, n. 562).
[2]Il patrimonio delle due Casse ademprivili e' costituito:
[3]1° da una somma di tre milioni di lire da prelevarsi dagli avanzi degli esercizi 1906-907, 1907-908, 1908-909 e da inscriversi nei relativi stati di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, mediate decreti del ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti. Di detta somma L. 1,800,000 sono assegnate alla Cassa di Cagliari e L. 1,200,000 a quella di Sassari.
[4]Su questo fondo, per dieci anni dalla data dell'ultimo versamento, le Casse non corrisponderanno alcun interesse allo Stato, dall'undecimo anno in poi e per la durata di cinquant'anni, corrisponderanno l'interesse del 2 per cento. Nello stesso periodo di tempo si provvedera' al rimborso, con le norme che saranno stabilite nel regolamento;
[5]2° da tutti i beni di origine ademprivile, liberi da servitu', condominio, od altro onere;
[7]4° dai titoli di rendita pubblica nominativa nei quali la Cassa dovra' investire le somme ricavate dalla vendita dei beni, di cui al n. 2, che fosse ritenuto utile di alienare.
[8]Sul fondo di L. 1,200,000 spettante alla Cassa ademprivile di Sassari, il Ministero del tesoro prelevera' la somma corrispondente a quella sinora anticipata alla detta Cassa dalla Cassa dei depositi e prestiti e la versera' a questa in estinzione della anticipazione fatta; la somma rimanente sara' attribuita alla Cassa di Sassari.
[9]La somma di cui al n. 3 non potra' essere impiegata che nelle operazioni indicate al n. 2 dell'art. 1° e in anticipazione agli enfiteuti e alle Societa' cooperative agrarie di cui al n. 3 dello stesso articolo, per acquisto di bestiame, di strumenti da lavoro, di materie prime e di altre scorte.
[10]Delle operazioni fatte con la somma predetta dovra' tenersi contabilita' separata.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 17 luglio 1914 · versione 0 su Normattiva