Art. 2

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[1](Art. 2, legge 14 luglio 1907, n. 562).

[2]Il patrimonio delle due Casse ademprivili e' costituito:

[3]1° da una somma di tre milioni di lire da prelevarsi dagli avanzi degli esercizi 1906-907, 1907-908, 1908-909 e da inscriversi nei relativi stati di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, mediate decreti del ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti. Di detta somma L. 1,800,000 sono assegnate alla Cassa di Cagliari e L. 1,200,000 a quella di Sassari.

[4]Su questo fondo, per dieci anni dalla data dell'ultimo versamento, le Casse non corrisponderanno alcun interesse allo Stato, dall'undecimo anno in poi e per la durata di cinquant'anni, corrisponderanno l'interesse del 2 per cento. Nello stesso periodo di tempo si provvedera' al rimborso, con le norme che saranno stabilite nel regolamento;

[5]2° da tutti i beni di origine ademprivile, liberi da servitu', condominio, od altro onere;

[6]3° da una somma eguale alla meta' dall'imposta erariale sui terreni iscritta nei ruoli per il 1905, a norma dell'art. 6 della legge 15 luglio 1906, n. 382, e dagli avanzi eventuali di cui nel primo capoverso dell'art 7 della legge stessa;

[7]((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 16 LUGLIO 1914, N. 655)).

[8]Sul fondo di L. 1,200,000 spettante alla Cassa ademprivile di Sassari, il Ministero del tesoro prelevera' la somma corrispondente a quella sinora anticipata alla detta Cassa dalla Cassa dei depositi e prestiti e la versera' a questa in estinzione della anticipazione fatta; la somma rimanente sara' attribuita alla Cassa di Sassari.

[9]La somma di cui al n. 3 non potra' essere impiegata che nelle operazioni indicate al n. 2 dell'art. 1° e in anticipazione agli enfiteuti e alle Societa' cooperative agrarie di cui al n. 3 dello stesso articolo, per acquisto di bestiame, di strumenti da lavoro, di materie prime e di altre scorte.

[10]Delle operazioni fatte con la somma predetta dovra' tenersi contabilita' separata. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 luglio 1914, n. 665

4

La L. 16 luglio 1914, n. 665 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "In deroga parziale dell'art. 2 della legge per la Sardegna, testo unico 10 novembre 1907, n. 844, il prezzo ricavato dalle Casse ademprivili con la vendita dei loro beni patrimoniali di origine ademprivile, sara' destinato alle operazioni di credito agrario".

Testo vigente dal 17 luglio 1914 al 16 dicembre 2009 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;844~art2 · fonte su Normattiva