Art. 25
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[1](Art. 24, legge 14 luglio 1907, n. 562).
[2]La cassa ademprivile, i monti frumentari e le casse agrarie sono alla dipendenza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il quale esercitera' la sua vigilanza sopra i detti istituti, nei modi e con le forme che saranno stabiliti nel regolamento.
[3]La vigilanza sopra i monti frumentari e le casse agrarie potra' essere dal Ministero delegata al direttore della cassa ademprivile di ciascuna delle due provincie.
[4]Il fondo del soppresso censorato sui monti frumentari concorrera' nelle spese occorrenti per la vigilanza governativa.
[5]E' soppresso l'ufficio d'ispezione di cui nella lettera c) dell'art. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 10 novembre 1920 · versione 0 su Normattiva