Art. 25
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[1](Art. 24, legge 14 luglio 1907, n. 562).
[2]((E' soppresso l'ufficio d'ispezione di cui nella lettera c) dell'art. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382.
[3]Le Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, i Monti frumentari, le Casse agrarie non costituite in forma cooperativa, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero di agricoltura; quella sui Monti frumentari e le Casse agrarie e' di regola delegata dal Ministero alle Casse provinciali.
[4]Con apposito regolamento si provvedera' a dettare le norme per l'esercizio della vigilanza suddetta.
[5]Le Casse provinciali avranno facolta' di disporre ispezioni anche sugli altri Enti intermedi di credito agrario che abbiano ottenuto un'anticipazione e siano stati ammessi al risconto o comunque abbiano relazione di affari con le Casse stesse)).
Testo vigente dal 10 novembre 1920 al 16 dicembre 2009 · versione 10 su Normattiva