Art. 26
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[2]In ciascun capoluogo delle provincie dell'isola e' istituita una giunta d'arbitri presieduta da un consigliere d'appello o da un giudice di tribunale scelto dal primo presidente della Corte d'appello, da uno dei membri elettivi della giunta amministrativa nominato dal prefetto, da un membro del Consiglio dell'ordine degli avvocati designato dal consiglio stesso.
[3]Sara' incaricato delle funzioni di segretario un vice cancelliere di pretura con decreto del primo presidente, con indennita' da determinarsi dalla giunta di arbitri.
[4]Le funzioni di membri della giunta sono compensate con medaglia di presenza di lire 10 pagabili dalla cassa ademprivile.
[5]A questa giunta sono deferite le controversie su terreni di origine ademprivile sulle quali sia interessato il governo o qualche comune, anche quando la causa si svolga pure in contradditorio di privati. Ad essa spetta pure la omologazione delle transazioni con le quali siansi definite controversie di tale specie.
[6]Il consiglio d'amministrazione della cassa ademprivile puo' sempre intervenire in giudizio in tutte le cause che vertono davanti la giunta d'arbitri e deve essere chiesto il suo parere, da emettersi entro quindici giorni, prima che la giunta omologhi qualsiasi transazione. La giunta anche dopo aver sentito il parere del consiglio della cassa ademprivile, puo' chiamare le parti per avere chiarimenti o per suggerire qualche modificazione, se lo credesse conveniente, e dovra' sempre tentare la conciliazione fra le parti stesse.
[7]Le giunte saranno costituite a cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Esse avranno sede negli uffici della provincia.
[8]Davanti la giunta si precede col rito sommario, e contro le sue sentenze non e' concesso altro rimedio che quello della rivocazione da pronunziarsi dalla stessa giunta nei soli casi contemplati dai nn. 2 e 3 dell'art. 494 codice di procedura civile.
[9]Le transazioni da essa omologate e quelle risultanti dai verbali di conciliazione passati davanti la giunta avranno forza di sentenza, e saranno come le sentenze obbligatorie per tutte le parti rappresentate, persone incapaci, governo e corpi morali, senza che possa opporsi il difetto di speciali autorizzazioni o forme abilitative.
[10]L'esecuzione coattiva delle transazioni omologate e delle sentenze avra' luogo quindici giorni dopo la notificazione alle parti e l'affissione od inscrizione nel modo che sara' prescritto dal regolamento.
[11]Gli atti del giudizio arbitrale saranno redatti in carta libera, eccetto la sentenza che deve essere in carta da lire una.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 18 dicembre 1915 · versione 0 su Normattiva