Art. 494 c.p.c. — Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario
[1]((Il debitore puo' evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese con l'incarico di consegnarli al creditore.
[2]All'atto del versamento si puo' fare riserva di ripetere la somma versata.
[3]Puo' altresi' evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1951, tuttora in vigore · versione 10 su Normattiva