Art. 59
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[1](Art. 52, legge 14 luglio 1907, n. 562).
[2]L'esecuzione delle opere di correzione di corsi d'acqua e di bonificazione contemplate nei precedenti articoli puo' essere affidata, quando l'importo a base di appalto non superi le 200,000 lire, anche per trattativa privata a Societa' cooperative di produzione e lavoro;
[3]Ai Consorzi, che gia' siano o fossero regolarmente costituiti fra Societa' cooperative di produzione e lavoro, puo' essere affidata, anche per trattativa privata, l'esecuzione delle opere suddette, purche' l'importo a base d'appalto non superi il doppio dell'ammontare totale degli appalti, che potrebbero essere affidati alle singole Societa' costituenti il Consorzio, secondo le norme vigenti.
[4]Potra' pure essere consentito che la cauzione sia formata mediante ritenuta del 10 per cento dell'importo di ogni rata, da pagarsi poi a lavoro compiuto e collaudato.
[5]Le concessioni, contemplate nel presente articolo, saranno fatte quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante, le Societa' od i Consorzi presentino sufficienti garanzie d'idoneita' stabilita' e solvibilita' per la regolare esecuzione delle opere da appaltarsi.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 25 luglio 1909 · versione 0 su Normattiva