Art. 59
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1909 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 52, legge 14 luglio 1907, n. 562).
[2]L'esecuzione delle opere di correzione di corsi d'acqua e di bonificazione contemplate nei precedenti articoli puo' essere affidata, quando l'importo a base di appalto non superi le 200,000 lire, anche per trattativa privata a Societa' cooperative di produzione e lavoro;
[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1909, N. 422)).
[4]((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1909, N. 422)).
[5]((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1909, N. 422)).
Testo vigente dal 25 luglio 1909 al 16 dicembre 2009 · versione 2 su Normattiva