Art. 59

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[1](Art. 52, legge 14 luglio 1907, n. 562).

[2]L'esecuzione delle opere di correzione di corsi d'acqua e di bonificazione contemplate nei precedenti articoli puo' essere affidata, quando l'importo a base di appalto non superi le 200,000 lire, anche per trattativa privata a Societa' cooperative di produzione e lavoro;

[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1909, N. 422)).

[4]((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1909, N. 422)).

[5]((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1909, N. 422)).

Testo vigente dal 25 luglio 1909 al 16 dicembre 2009 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;844~art59 · fonte su Normattiva