Art. 7
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 marzo 1908 al 10 novembre 1920. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 5, legge 14 luglio 1907, n. 562),
[2]Il Consiglio d'amministrazione di ciascuna delle Casse ademprivili si compone di un presidente e di otto consiglieri.
[3]Il presidente e' nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio sopra terna proposta dal prefetto della Provincia.
[4]Fanno parte di diritto del Consiglio di amministrazione l'intendente di finanza, l'ispettore forestale, l'ingegnere capo del Genio civile e l'ingegnere capo del catasto. Gli altri quattro consiglieri sono eletti dal Consiglio provinciale con le norme dell'art. 42 della legge comunale e provinciale (testo unico).
[5]Non potranno far parto del Consiglio di amministrazione i senatori, i deputati, i consiglieri provinciali ed i membri della Giunta provinciale amministrativa.
[6]Il presidente resta in carica 3 anni, e non e' rieleggibile che dopo trascorso un triennio; gli altri membri elettivi, restano in carica 2 anni e non sono rieleggibili, so non dopo trascorso un biennio.
[7]I membri elettivi godranno una medaglia di presenza in ogni adunanza.
[8]Ciascuna delle due Casse avra' un direttore nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio e un ragioniere da nominarsi con le norme del regolamento.
[9]Il servizio di cassa sara' fatto dalla tesoreria della Provincia. Il bilancio annuale della Cassa col resoconto delle operazioni compiute e l'elenco dei mutui sara' pubblicato gratuitamente nel foglio degli annunzi legali della rispettiva Provincia.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 10 novembre 1920 · versione 0 su Normattiva