Art. 7
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[1](Art. 5, legge 14 luglio 1907, n. 562),
[2]((Il Consiglio di amministrazione di ciascuna Cassa provinciale e' costituito da un presidente e sei consiglieri. Il presidente e tre consiglieri sono nominati dal ministro di agricoltura, tre altri consiglieri sono eletti dal Consiglio provinciale, con le norme dell'art. 37 del testo unico della legge elettorale politica 26 giugno 1913, n. 821, in una lista non meno di 40 nomi scelti tra i piu' provetti agricoltori della Provincia, inscritti nei Consorzi o Comizi agrari.
[3]Il presidente dura in ufficio quattro anni e non puo' essere riconfermato se non dopo un anno. I membri elettivi durano in ufficio tre anni e non sono rieleggibili che dopo un biennio d'intervallo.
[4]I componenti dei Consigli di amministrazione delle Casse provinciali di Cagliari e Sassari non sono eleggibili all'ufficio di deputato al Parlamento di consigliere provinciale, di membro della Giunta provinciale amministrativa delle rispettive Provincie se non abbiano da almeno sei mesi cessato di far parte del Consiglio di amministrazione.
[5]L'organico degli impiegati delle Casse provinciali, con le norme relative al loro stato giuridico ed economico, e' formato dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministero di agricoltura. Ad eccezione dei direttori, che sono nominati dal ministro di agricoltura gli altri impiegati sono nominati dal Consiglio di amministrazione.
[6]Una Commissione di sconto, composta dal presidente del Consiglio di amministrazione, da un consigliere scelto mensilmente per turno e dal direttore della Cassa, provvede alla concessione dei prestiti e delle anticipazioni di che ai nn. 1, lettere c) e d), 2 e 3 dell'art. 1. Qualora il voto del direttore sia contrario, la esecuzione della deliberazione e' sospesa e decide il Consiglio di amministrazione.
[7]Ai membri del Consiglio di amministrazione e della Commissione di sconto compete una medaglia di presenza.
[8]Annualmente saranno pubblicati, senza spesa, nel Foglio periodico degli annunzi delle prefetture il bilancio delle Casse, il riassunto delle relazioni dei direttori e le relazioni dei revisori.
[9]Il servizio di Cassa sara' fatto dalla tesoreria della Provincia)).
Testo vigente dal 10 novembre 1920 al 16 dicembre 2009 · versione 10 su Normattiva