Art. 72

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 marzo 1908 al 18 settembre 1915. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 33, legge 2 agosto 1897, n. 382).

[2]Lo spirito distillato dal vino e dalle vinaccie nell'isola di Sardegna ed ivi consumato, e' esente dalla tassa stabilita dall'art. 1° del testo unico di legge approvato con R. decreto 3 dicembre 1905, n. 651.

[3]Quello ottenuto dalla distillazione di materie diverse dal vino e dalle vinaccio e' soggetto alle disposizioni della detta legge, eccezione fatta per l'isola summentovata dai vincoli imposti per il deposito ed il trasporto.

[4]Le materie prime impiegate nella fabbricazione degli spiriti non sono soggette al dazio di consumo.

Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 18 settembre 1915 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;844~art72 · fonte su Normattiva