Art. 72
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[1](Art. 33, legge 2 agosto 1897, n. 382).
[2]Lo spirito distillato dal vino e dalle vinaccie nell'isola di Sardegna ed ivi consumato, e' esente dalla tassa stabilita dall'art. 1° del testo unico di legge approvato con R. decreto 3 dicembre 1905, n. 651.
[3]Quello ottenuto dalla distillazione di materie diverse dal vino e dalle vinaccio e' soggetto alle disposizioni della detta legge, eccezione fatta per l'isola summentovata dai vincoli imposti per il deposito ed il trasporto.
[4]Le materie prime impiegate nella fabbricazione degli spiriti non sono soggette al dazio di consumo.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 18 settembre 1915 · versione 0 su Normattiva