Art. 72

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[1](Art. 33, legge 2 agosto 1897, n. 382).

[2]Lo spirito distillato dal vino e dalle vinaccie nell'isola di Sardegna ed ivi consumato, e' esente dalla tassa stabilita dall'art. 1° del testo unico di legge approvato con R. decreto 3 dicembre 1905, n. 651.

[3]Quello ottenuto dalla distillazione di materie diverse dal vino e dalle vinaccio e' soggetto alle disposizioni della detta legge, eccezione fatta per l'isola summentovata dai vincoli imposti per il deposito ed il trasporto.

[4]Le materie prime impiegate nella fabbricazione degli spiriti non sono soggette al dazio di consumo. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio D.L. 15 settembre 1915, n. 1373

5

Il Regio D.L. 15 settembre 1915, n. 1373 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, dell'Allegato D) che "Le speciali disposizioni in materia di tassa sugli spiriti, riguardanti l'isola di Sardegna, contemplate dal titolo IV della legge 2 agosto 1897, n. 382, riportato nel titolo VI del testo unico di leggi 10 novembre 1907, n. 844, e dall'art. 2, 3° comma, della legge 11 luglio 1909, n. 433, sono abrogate".

Testo vigente dal 18 settembre 1915 al 16 dicembre 2009 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;844~art72 · fonte su Normattiva