Art. 73

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[1](Art. 34, legge 2 agosto 1897, n. 382).

[2]Lo spirito di cui al primo comma dell'articolo precedente, introdotto dalla Sardegna in altre Provincie del Regno, e' soggetto alla tassa di fabbricazione nella misura fissata dal detto testo unico di legge 3 dicembre 1905, n. 651.

[3]Per le bevande alcooliche importate nelle altre Provincie del Regno, la tassa e' riscossa sulla quantita' di spirito contenuta ed accertata mediante la distillazione, e per i vini conciati su quella eccedente i 15 gradi.

[4]La concia dei mosti e delle frutta da trasportarsi dalla Sardegna in altre provincie del Regno, deve compiersi sotto la vigilanza degli agenti governativi, e la tassa e' dovuta sulla quantita' di spirito impiegato nella concia.

[5]Sono a carico degli interessati le indennita' di viaggio e di soggiorno agli agenti governativi delegati alla vigilanza sulle operazioni di concia dei mosti e delle frutta.

Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 18 settembre 1915 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;844~art73 · fonte su Normattiva