Art. 73
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[1](Art. 34, legge 2 agosto 1897, n. 382).
[2]Lo spirito di cui al primo comma dell'articolo precedente, introdotto dalla Sardegna in altre Provincie del Regno, e' soggetto alla tassa di fabbricazione nella misura fissata dal detto testo unico di legge 3 dicembre 1905, n. 651.
[3]Per le bevande alcooliche importate nelle altre Provincie del Regno, la tassa e' riscossa sulla quantita' di spirito contenuta ed accertata mediante la distillazione, e per i vini conciati su quella eccedente i 15 gradi.
[4]La concia dei mosti e delle frutta da trasportarsi dalla Sardegna in altre provincie del Regno, deve compiersi sotto la vigilanza degli agenti governativi, e la tassa e' dovuta sulla quantita' di spirito impiegato nella concia.
[5]Sono a carico degli interessati le indennita' di viaggio e di soggiorno agli agenti governativi delegati alla vigilanza sulle operazioni di concia dei mosti e delle frutta. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio D.L. 15 settembre 1915, n. 1373
5Il Regio D.L. 15 settembre 1915, n. 1373 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, dell'Allegato D) che "Le speciali disposizioni in materia di tassa sugli spiriti, riguardanti l'isola di Sardegna, contemplate dal titolo IV della legge 2 agosto 1897, n. 382, riportato nel titolo VI del testo unico di leggi 10 novembre 1907, n. 844, e dall'art. 2, 3° comma, della legge 11 luglio 1909, n. 433, sono abrogate".
Testo vigente dal 18 settembre 1915 al 16 dicembre 2009 · versione 5 su Normattiva