Art. 74
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[1](Art. 35, legge 2 agosto 1897, n. 382).
[2]Gli spiriti e le bevande alcooliche, come pure i vini, i mosti e le frutta conciati, che sono spediti dalla Sardegna in altre parti del Regno, devono essere accompagnati da bolletta di cauzione alla quale sono applicabili le disposizioni della legge doganale.
[3]Gli spiriti ottenuti da materie diverse dal vino e dalle vinacce, destinati ad altre provincie del Regno, devono essere chiusi in magazzino annesso alla fabbrica, assimilato ai depositi doganali di proprieta' privata ed accompagnati da bolletta di cauzione come sopra.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 18 settembre 1915 · versione 0 su Normattiva