Art. 74
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 settembre 1915 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 35, legge 2 agosto 1897, n. 382).
[2]Gli spiriti e le bevande alcooliche, come pure i vini, i mosti e le frutta conciati, che sono spediti dalla Sardegna in altre parti del Regno, devono essere accompagnati da bolletta di cauzione alla quale sono applicabili le disposizioni della legge doganale.
[3]Gli spiriti ottenuti da materie diverse dal vino e dalle vinacce, destinati ad altre provincie del Regno, devono essere chiusi in magazzino annesso alla fabbrica, assimilato ai depositi doganali di proprieta' privata ed accompagnati da bolletta di cauzione come sopra. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio D.L. 15 settembre 1915, n. 1373
5Il Regio D.L. 15 settembre 1915, n. 1373 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, dell'Allegato D) che "Le speciali disposizioni in materia di tassa sugli spiriti, riguardanti l'isola di Sardegna, contemplate dal titolo IV della legge 2 agosto 1897, n. 382, riportato nel titolo VI del testo unico di leggi 10 novembre 1907, n. 844, e dall'art. 2, 3° comma, della legge 11 luglio 1909, n. 433, sono abrogate".
Testo vigente dal 18 settembre 1915 al 16 dicembre 2009 · versione 5 su Normattiva