Art. 75
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[1](Art. 36, legge 2 agosto 1897, n. 382).
[2]E' ammesso il trasporto, sotto il vincolo della bolletta di cauzione, degli spiriti derivanti dal vino e dalle vinacce o da materie diverse ad un opificio di rettificazione situato in altra parte del Regno, con diritto di pagare la tassa al momento dell'estrazione da esso opificio.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 18 settembre 1915 · versione 0 su Normattiva