Art. 75

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 settembre 1915 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 36, legge 2 agosto 1897, n. 382).

[2]E' ammesso il trasporto, sotto il vincolo della bolletta di cauzione, degli spiriti derivanti dal vino e dalle vinacce o da materie diverse ad un opificio di rettificazione situato in altra parte del Regno, con diritto di pagare la tassa al momento dell'estrazione da esso opificio. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio D.L. 15 settembre 1915, n. 1373

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Il Regio D.L. 15 settembre 1915, n. 1373 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, dell'Allegato D) che "Le speciali disposizioni in materia di tassa sugli spiriti, riguardanti l'isola di Sardegna, contemplate dal titolo IV della legge 2 agosto 1897, n. 382, riportato nel titolo VI del testo unico di leggi 10 novembre 1907, n. 844, e dall'art. 2, 3° comma, della legge 11 luglio 1909, n. 433, sono abrogate".

Testo vigente dal 18 settembre 1915 al 16 dicembre 2009 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;844~art75 · fonte su Normattiva