Art. 76
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[1](Art. 37, legge 2 agosto 1897, n. 382).
[2]E' concesso ai fabbricanti di acquaviti fini, uso cognac, di prepararle e custodirle in speciali magazzini, posti sotto sorveglianza doganale, senza obbligo di cauzione.
[3]Tali acquaviti se introdotte nel resto del Regno colle cautele e prescrizioni da consacrarsi nel regolamento, all'atto di pagare la tassa di fabbricazione, come al primo comma dell'art. 73, godranno dagli stessi abbuoni di cui godono i cognac nazionali, tanto per cali, dispersioni ed altre passivita' sullo spirito di prima distillazione, quanto per calo di affinazione e di giacenza, secondo le disposizioni del testo unico della legge sugli spiriti del 3 dicembre 1905, n. 651.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 18 settembre 1915 · versione 0 su Normattiva