Art. 76
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[1](Art. 37, legge 2 agosto 1897, n. 382).
[2]E' concesso ai fabbricanti di acquaviti fini, uso cognac, di prepararle e custodirle in speciali magazzini, posti sotto sorveglianza doganale, senza obbligo di cauzione.
[3]Tali acquaviti se introdotte nel resto del Regno colle cautele e prescrizioni da consacrarsi nel regolamento, all'atto di pagare la tassa di fabbricazione, come al primo comma dell'art. 73, godranno dagli stessi abbuoni di cui godono i cognac nazionali, tanto per cali, dispersioni ed altre passivita' sullo spirito di prima distillazione, quanto per calo di affinazione e di giacenza, secondo le disposizioni del testo unico della legge sugli spiriti del 3 dicembre 1905, n. 651. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio D.L. 15 settembre 1915, n. 1373
5Il Regio D.L. 15 settembre 1915, n. 1373 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, dell'Allegato D) che "Le speciali disposizioni in materia di tassa sugli spiriti, riguardanti l'isola di Sardegna, contemplate dal titolo IV della legge 2 agosto 1897, n. 382, riportato nel titolo VI del testo unico di leggi 10 novembre 1907, n. 844, e dall'art. 2, 3° comma, della legge 11 luglio 1909, n. 433, sono abrogate".
Testo vigente dal 18 settembre 1915 al 16 dicembre 2009 · versione 5 su Normattiva