Art. 15

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 novembre 1909 al 1 luglio 1913. Leggi il testo vigente →

[1]Abbuono in caso di sinistri. (Art. 5 legge 29 giugno 1905, n. 308, e art. 1 legge 11 luglio 1909, n. 443).

[2]Nel caso d'incendio o comunque di perdita per forza maggiore di spirito o di cognac esistente in magazzino vincolato alla finanza, e' accordato lo sgravio dell'intera tassa sullo spirito o cognac di cui sia debitamente giustificata la distruzione senza colpa dell'esercente.

Testo vigente dal 12 novembre 1909 al 1 luglio 1913 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~art15 · fonte su Normattiva