Art. 15
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[2]Nel caso d'incendio o comunque di perdita per forza maggiore di spirito o di cognac esistente in magazzino vincolato alla finanza, e' accordato lo sgravio dell'intera tassa sullo spirito o cognac di cui sia debitamente giustificata la distruzione senza colpa dell'esercente.
Testo vigente dal 12 novembre 1909 al 1 luglio 1913 · versione 0 su Normattiva