Art. 15
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1913 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[2]((Nel caso d'incendio o comunque di perdita, per forza maggiore, di spirito o di cognac esistente in magazzino vincolato alla finanza, e' accordato lo sgravio della tassa che effettivamente grava sul prodotto di cui sia debitamente giustificata la distruzione senza colpa dell'esercente)).
Testo vigente dal 1 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 4 su Normattiva