Art. 15

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1913 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Abbuono in caso di sinistri. (Art. 5 legge 29 giugno 1905, n. 308, e art. 1 legge 11 luglio 1909, n. 443).

[2]((Nel caso d'incendio o comunque di perdita, per forza maggiore, di spirito o di cognac esistente in magazzino vincolato alla finanza, e' accordato lo sgravio della tassa che effettivamente grava sul prodotto di cui sia debitamente giustificata la distruzione senza colpa dell'esercente)).

Testo vigente dal 1 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~art15 · fonte su Normattiva