Art. 20
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[1]Condizioni per l'adulterazione degli spiriti. (Art. 4 legge 22 marzo 1903, n. 152).
[2]Le operazioni di adulterazione dovranno aver luogo presso gli opifici di rettificazione, presso le fabbriche ove esista la vigilanza permanente, o presso i magazzini dei commercianti all'ingrosso, assimilati ai depositi doganali.
[3]Non e' ammessa l'adulterazione di spirito in quantita' minore di ettolitri tre per volta, qualunque sia la sua destinazione, o di forza alcoolica inferiore a 90°, se destinato a scopo d'illuminazione, di riscaldamento o di forza motrice.
[4]Per lo spirito destinato ad altri usi industriali, che consentano un grado alcoolico inferiore, il limite sara' fissato con decreto Ministeriale secondo le diverse industrie.
Testo vigente dal 12 novembre 1909 al 1 luglio 1913 · versione 0 su Normattiva