Art. 20
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[1]Condizioni per l'adulterazione degli spiriti. (Art. 4 legge 22 marzo 1903, n. 152).
[2]((La denaturazione puo' effettuarsi soltanto presso le distillerie e gli opifici di rettificazione, nei quali lo spirito sia stato prodotto o rettificato e che siano soggetti alla vigilanza permanente della finanza)).
[3]E' fatta eccezione a questa regola per la denaturazione con denaturanti speciali ammessi per determinate industrie, la quale puo' essere effettuata, sotto vigilanza, presso lo stabilimento industriale interessato, osservate le norme di cui all'art. 7 per il passaggio degli spiriti da denaturare dalle distillerie, dagli opifici di rettificazione o dai depositi vincolati a tassa, allo stesso stabilimento.
[4]Gli spiriti denaturati con denaturanti speciali presso le distillerie o gli opifici di rettificazione non possono essere ceduti se non agli stabilimenti che esercitano l'industria a favore della quale sia stato ammesso l'uso degli stessi denaturanti.
[5]Non e' ammessa la denaturazione di spiriti in quantita' minore di 10 ettolitri per volta. Il ministro delle finanze puo' fare eccezioni a questa disposizione per la denaturazione con denaturanti speciali.
[6]Lo spirito da denaturare per servire a scopo d'illuminazione, di riscaldamento, o di forza motrice deve essere di ricchezza alcoolica non inferiore a 90 gradi.
[7]Per lo spirito destinato ad usi industriali che consentano un grado alcoolico inferiore, ne sara' stabilito il limite con decreto Ministeriale, secondo le esigenze delle diverse industrie.
[8]Le operazioni di denaturazione devono essere sempre eseguite in presenza di almeno due agenti della finanza di differente grado e categoria e in locali distinti e separati da quelli destinati alla fabbricazione, alla rettificazione o al deposito di spiriti puri. Il ministro delle finanze puo' inoltre ordinare che la denaturazione sia fatta mediante speciale apparecchio denaturatore, restando in questo caso a carico dell'interessato la spesa per la provvista dei recipienti o di quant'altro sia necessario per la installazione e il funzionamento del detto apparecchio.
[9]Gli spiriti denaturati, quando non siano immediatamente adoperati, alla presenza degli agenti di vigilanza per l'uso al quale sono destinati, devono essere immessi, appena compiuta l'operazione di denaturazione, in apposito locale, dal quale non possono estrarsi che per essere direttamente messi in commercio o impiegati nella rispettiva industria.
[10]Le spese per le operazioni di denaturazione sono a carico degli interessati.
Testo vigente dal 24 novembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 17 su Normattiva