Art. 23

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 settembre 1919 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Pene per la fabbricazione clandestina. (Articolo 18 legge 30 gennaio 1896, n. 26).

[2]La fabbricazione clandestina degli spiriti e' punita con la detenzione da tre mesi a due anni, nonche' con multa ragguagliata al prodotto ed alla resa in alcool delle materie alcooliche ed alcoolizzabili, esistenti nella fabbrica e nei locali annessi od attigui, in misura non minore del doppio della tassa e non maggiore del decuplo. Qualora la multa minima venga a risultare inferiore alle mille lire, dovra' essere ritenuta come ammontante a questa somma.

[3]Gli apparecchi, i prodotti e le materie alcooliche ed alcoolizzabili cadono in confisca.

[4]La fabbricazione clandestina e' provata anche dalla sola presenza, in uno stesso locale od in locali annessi od attigui, dell'apparecchio di distillazione o di parte di esso, e di materie alcooliche od alcoolizzabili, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunziati all'Ufficio tecnico di finanza e da esso verificati. Nel caso che nei detti locali esista il solo apparecchio o parte di esso non denunziato e verificato dall'ufficio, senza la contemporanea presenza di materie prime o di prodotti si applichera' una multa non minore di L. 100 ne' maggiore di L. 1000. 12

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503

12

Il Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera M) che "E' concessa amnistia per i delitti e le contravvenzioni previsti dalle leggi e dai decreti qui appresso indicati, e commessi fino alla data del presente decreto, in quanto le pene stabilite per tali reati, sole o congiunte, non superino il massimo di L. 2000 di multa o ammenda e di sei mesi di pena restrittiva della liberta' personale. [...] M. Articoli 5 e 23 a 33 del testo unico 16 settembre 1909, n. 704, con le modificazioni portate dalla tabella A annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572, ed articolo 4 della legge 23 dicembre 1915, n. 1794, per la tassa di fabbricazione sugli spiriti".

Testo vigente dal 17 settembre 1919 al 16 dicembre 2010 · versione 14 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~art23 · fonte su Normattiva