Art. 23
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[1]Pene per la fabbricazione clandestina. (Articolo 18 legge 30 gennaio 1896, n. 26).
[2]La fabbricazione clandestina degli spiriti e' punita con la detenzione da tre mesi a due anni, nonche' con multa ragguagliata al prodotto ed alla resa in alcool delle materie alcooliche ed alcoolizzabili, esistenti nella fabbrica e nei locali annessi od attigui, in misura non minore del doppio della tassa e non maggiore del decuplo. Qualora la multa minima venga a risultare inferiore alle mille lire, dovra' essere ritenuta come ammontante a questa somma.
[3]Gli apparecchi, i prodotti e le materie alcooliche ed alcoolizzabili cadono in confisca.
[4]La fabbricazione clandestina e' provata anche dalla sola presenza, in uno stesso locale od in locali annessi od attigui, dell'apparecchio di distillazione o di parte di esso, e di materie alcooliche od alcoolizzabili, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunziati all'Ufficio tecnico di finanza e da esso verificati. ((Nel caso che nei detti locali esista il solo apparecchio o parte di esso non denunziato e verificato dall'ufficio, senza la contemporanea presenza di materie prime o di prodotti si applichera' una multa non minore di L. 100 ne' maggiore di L. 1000)).
Testo vigente dal 1 luglio 1913 al 17 settembre 1919 · versione 4 su Normattiva