Art. 24

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[1]Abusi per l'abbuono a favore delle cooperative. (Art. 1 legge 11 luglio 1909, n. 443).

[2]Nel caso di contravvenzione alle condizioni prescritte per l'abbuono alle cooperative, oltre alla perdita di tale beneficio, si renderanno applicabili le pene di cui al successivo art. 26.

Testo vigente dal 12 novembre 1909 al 17 settembre 1919 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~art24 · fonte su Normattiva