Art. 24

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 settembre 1919 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Abusi per l'abbuono a favore delle cooperative. (Art. 1 legge 11 luglio 1909, n. 443).

[2]Nel caso di contravvenzione alle condizioni prescritte per l'abbuono alle cooperative, oltre alla perdita di tale beneficio, si renderanno applicabili le pene di cui al successivo art. 26. 12

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503

12

Il Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera M) che "E' concessa amnistia per i delitti e le contravvenzioni previsti dalle leggi e dai decreti qui appresso indicati, e commessi fino alla data del presente decreto, in quanto le pene stabilite per tali reati, sole o congiunte, non superino il massimo di L. 2000 di multa o ammenda e di sei mesi di pena restrittiva della liberta' personale. [...] M. Articoli 5 e 23 a 33 del testo unico 16 settembre 1909, n. 704, con le modificazioni portate dalla tabella A annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572, ed articolo 4 della legge 23 dicembre 1915, n. 1794, per la tassa di fabbricazione sugli spiriti".

Testo vigente dal 17 settembre 1919 al 16 dicembre 2010 · versione 14 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~art24 · fonte su Normattiva