Art. 25

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[1]Violazione, falsificazione dei misuratori, congegni, bolli e sigilli. Lavorazioni fuori dei termini dichiarati. (Art. 19 legge 30 gennaio 1896, n. 26, e art. 10 legge 29 giugno 1905, n. 308).

[2]Contro i contravventori alle disposizioni regolamentari intese ad assicurare la preservazione dei misuratori, strumenti, congegni, bolli e sigilli applicati dall'Amministrazione, sono comminate le pene seguenti:

[3]Chiunque alteri o falsifichi i misuratori od altri congegni od istrumenti applicati o verificati dagli agenti della finanza, i sigilli o bolli coniati od impressi in qualsiasi modo o su qualsivoglia materia, od il marchio di verificazione o altra impronta o contrassegno, e chiunque ne faccia scientemente uso, e' punito con la detenzione da 3 a 5 anni.

[4]Chiunque tolga, guasti o rompa deliberatamente i misuratori od altri congegni ed istrumenti applicati o verificati, ne muti le indicazioni, rompa o levi i sigilli o i bolli coniati o impressi in qualsiasi modo e su qualsivoglia materia, o il marchio di verificazione o altra impronta o contrassegno, e chiunque si adoperi per far si' che il misuratore non possa adempiere regolarmente e pienamente il suo ufficio, e' punito con la detenzione da 1 a 3 anni.

[5]Chiunque ritenga, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli, e punzoni falsi o identici a quelli usati dall'Amministrazione, e' punito con la detenzione da uno a sei mesi, estensibile da sei mesi a un anno quando il contravventore sia il fabbricante.

[6]Quando avvenga uno dei reati indicati in questo articolo, il fabbricante che, senza avervi partecipato, siasi reso colpevole di negligenza nella custodia dei misuratori meccanici e degli altri istrumenti o congegni applicati o verificati dagli agenti di finanza, o dei bolli o sigilli apposti, e' punito con pena pecuniaria estensibile fino a L. 1000.

[7]In tutti i suddetti casi ed in quello pure di lavorazioni fuori dei termini della dichiarazione di lavoro, la multa sara' stabilita in misura non minore del doppio ne' maggiore del decuplo della tassa frodata o che pote' essere frodata.

Testo vigente dal 12 novembre 1909 al 1 luglio 1913 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~art25 · fonte su Normattiva