Art. 25
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[2]Contro i contravventori alle disposizioni regolamentari intese ad assicurare la preservazione dei misuratori, strumenti, congegni, bolli e sigilli applicati dall'Amministrazione, sono comminate le pene seguenti:
[3]Chiunque alteri o falsifichi i misuratori od altri congegni od istrumenti applicati o verificati dagli agenti della finanza, i sigilli o bolli coniati od impressi in qualsiasi modo o su qualsivoglia materia, od il marchio di verificazione o altra impronta o contrassegno, e chiunque ne faccia scientemente uso, e' punito con la detenzione da 3 a 5 anni.
[4]Chiunque tolga, guasti o rompa deliberatamente i misuratori od altri congegni ed istrumenti applicati o verificati, ne muti le indicazioni, rompa o levi i sigilli o i bolli coniati o impressi in qualsiasi modo e su qualsivoglia materia, o il marchio di verificazione o altra impronta o contrassegno, e chiunque si adoperi per far si' che il misuratore non possa adempiere regolarmente e pienamente il suo ufficio, e' punito con la detenzione da 1 a 3 anni.
[5]Chiunque ritenga, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli, e punzoni falsi o identici a quelli usati dall'Amministrazione, e' punito con la detenzione da uno a sei mesi, estensibile da sei mesi a un anno quando il contravventore sia il fabbricante.
[6]Quando avvenga uno dei reati indicati in questo articolo, il fabbricante che, senza avervi partecipato, siasi reso colpevole di negligenza nella custodia dei misuratori meccanici e degli altri istrumenti o congegni applicati o verificati dagli agenti di finanza, o dei bolli o sigilli apposti, e' punito con pena pecuniaria estensibile fino a L. 1000.
[7]In tutti i suddetti casi ed in quello pure di lavorazioni fuori dei termini della dichiarazione di lavoro, la multa sara' stabilita in misura non minore del doppio ne' maggiore del decuplo della tassa frodata o che pote' essere frodata.
[8]Nei casi di lavorazione eseguita in tempi o modi diversi da quelli specificati nella dichiarazione di lavoro delle fabbriche tassate in base alla produttivita' dei lambicchi per giornata o per cotta, oltre alla multa proporzionale stabilita dal precedente alinea, e' dovuta una multa fissa non minore di L. 20 ne' maggiore di L. 200. 12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503
12Il Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera M) che "E' concessa amnistia per i delitti e le contravvenzioni previsti dalle leggi e dai decreti qui appresso indicati, e commessi fino alla data del presente decreto, in quanto le pene stabilite per tali reati, sole o congiunte, non superino il massimo di L. 2000 di multa o ammenda e di sei mesi di pena restrittiva della liberta' personale. [...] M. Articoli 5 e 23 a 33 del testo unico 16 settembre 1909, n. 704, con le modificazioni portate dalla tabella A annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572, ed articolo 4 della legge 23 dicembre 1915, n. 1794, per la tassa di fabbricazione sugli spiriti".
Testo vigente dal 17 settembre 1919 al 24 novembre 1921 · versione 14 su Normattiva