Art. 28-bis
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[1]La sottrazione dello spirito al pagamento della tassa, mediante simulata adulterazione, o con qualsiasi altro atto fraudolento, inteso a far figurare come sottoposto all'adulterazione spirito che, in fatto, non sia stato adulterato, e' punita con le pene stabilite dall'art. 23, ragguagliando la multa alla quantita' di spirito sottratta o che siasi tentato sottrarre al pagamento della tassa.
[2]La fabbrica o l'opificio di rettificazione in cui sia stato commesso il reato, incorre, inoltre, nella sospensione dallo esercizio per un periodo di due anni.
[4]Gli impiegati e agenti della finanza che abbiano partecipato ai detti reati, sono puniti col massimo della pena teste' indicata e ad essi sono applicate le sanzioni portate dall'art. 105, secondo comma, della legge doganale. 12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503
12Il Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera M) che "E' concessa amnistia per i delitti e le contravvenzioni previsti dalle leggi e dai decreti qui appresso indicati, e commessi fino alla data del presente decreto, in quanto le pene stabilite per tali reati, sole o congiunte, non superino il massimo di L. 2000 di multa o ammenda e di sei mesi di pena restrittiva della liberta' personale. [...] M. Articoli 5 e 23 a 33 del testo unico 16 settembre 1909, n. 704, con le modificazioni portate dalla tabella A annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572, ed articolo 4 della legge 23 dicembre 1915, n. 1794, per la tassa di fabbricazione sugli spiriti".
Testo vigente dal 17 settembre 1919 al 16 dicembre 2010 · versione 14 su Normattiva