Art. 28
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[1]Abusi nell'impiego dello spirito adulterato. (Art. 9 legge 22 marzo 1903, n. 152).
[2]La detenzione di spirito o di residui adulterati, in condizioni diverse da quelle prescritte, e cosi' pure la rettificazione e trasformazione e qualunque altra operazione anche semplicemente preparatoria, intesa a rendere possibile l'impiego dello spirito e dei residui adulterati ad usi diversi da quelli per cui fu concessa la esenzione, sono punite con le pene stabilite dall'art. 23.
[3]La fabbrica o l'opificio o il magazzino, nei quali si contravvenga a tali disposizioni, sono privati per due anni dal beneficio di cui all'art. 18, e gli apparecchi, le materie, gli spiriti ed i residui cadono in confisca.
[4]Le eccedenze e le deficienze dei prodotti adulterati, in confronto del registro di carico e scarico e dei documenti giustificativi, sono punite con una multa commisurata dal doppio al decuplo dell'intera tassa di fabbricazione sulla quantita' trovata in piu' o in meno. Non sono punite le differenze che non superino il 5 per cento del carico del magazzino.
[5]Nella stessa misura sara' applicata la multa, ragguagliandola all'intera quantita' dei prodotti adulterati, qualora manchi il registro di carico e scarico; ed alla quantita' non legittimata, ove manchino i documenti giustificativi.
[6]In tutti i casi considerati dal presente articolo, oltre l'applicacazione delle pene, si riscuote la tassa di fabbricazione.
Testo vigente dal 12 novembre 1909 al 17 settembre 1919 · versione 0 su Normattiva