Art. 28

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[1]Abusi nell'impiego dello spirito adulterato. (Art. 9 legge 22 marzo 1903, n. 152).

[2]La detenzione di spirito o di residui adulterati, in condizioni diverse da quelle prescritte, e cosi' pure la rettificazione e trasformazione e qualunque altra operazione anche semplicemente preparatoria, intesa a rendere possibile l'impiego dello spirito e dei residui adulterati ad usi diversi da quelli per cui fu concessa la esenzione, sono punite con le pene stabilite dall'art. 23.

[3]La fabbrica o l'opificio o il magazzino, nei quali si contravvenga a tali disposizioni, sono privati per due anni dal beneficio di cui all'art. 18, e gli apparecchi, le materie, gli spiriti ed i residui cadono in confisca.

[4]Le eccedenze e le deficienze dei prodotti adulterati, in confronto del registro di carico e scarico e dei documenti giustificativi, sono punite con una multa commisurata dal doppio al decuplo dell'intera tassa di fabbricazione sulla quantita' trovata in piu' o in meno. Non sono punite le differenze che non superino il 5 per cento del carico del magazzino.

[5]Nella stessa misura sara' applicata la multa, ragguagliandola all'intera quantita' dei prodotti adulterati, qualora manchi il registro di carico e scarico; ed alla quantita' non legittimata, ove manchino i documenti giustificativi.

[6]In tutti i casi considerati dal presente articolo, oltre l'applicacazione delle pene, si riscuote la tassa di fabbricazione. 12

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503

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Il Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera M) che "E' concessa amnistia per i delitti e le contravvenzioni previsti dalle leggi e dai decreti qui appresso indicati, e commessi fino alla data del presente decreto, in quanto le pene stabilite per tali reati, sole o congiunte, non superino il massimo di L. 2000 di multa o ammenda e di sei mesi di pena restrittiva della liberta' personale. [...] M. Articoli 5 e 23 a 33 del testo unico 16 settembre 1909, n. 704, con le modificazioni portate dalla tabella A annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572, ed articolo 4 della legge 23 dicembre 1915, n. 1794, per la tassa di fabbricazione sugli spiriti".

Testo vigente dal 17 settembre 1919 al 16 dicembre 2010 · versione 14 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~art28 · fonte su Normattiva