Art. 3

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[1]Classificazione delle fabbriche. (Art. 3 legge 30 gennaio 1896, n. 26, e legge 16 aprile 1908, n. 139).

[2]Per l'applicazione della tassa interna di fabbricazione, le fabbriche sono divise in due categorie. La prima comprende le fabbriche nelle quali si adoperano l'amido e le sostanze amidacee, i residui della fabbricazione e della raffinazione dello zucchero, le barbabietole ed i tartufi di canna, e l'uva secca; la seconda comprende le distillerie che estraggono lo spirito dalle frutta, dal vino, dalle vinacce, dal miele, dalle radici diverse e dalle altre materie non comprese nella prima categoria.

[3]La quantita' del prodotto sara' determinata da un misuratore meccanico dell'alcool anidro da applicarsi alla prima distillazione. Occorrendo riparazioni o cambi di misuratore, il prodotto sara' accertato direttamente dagli agenti della finanza durante il tempo a cio' necessario.

[4]Pero' le fabbriche di seconda categoria, la cui produzione annua non abbia oltrepassato ettolitri 10 di alcool anidro, pagheranno la tassa in ragione della produttivita' giornaliera dei lambicchi.

[5]Per le fabbriche di nuovo impianto, si avra' riguardo alla potenzialita' degli apparecchi, di cui sono provvedute.

[6]La produttivita' giornaliera sara' determinata, avuto riguardo alla capacita' media utilizzata di ciascun lambicco, alla materia da adoperarsi ed al modo con cui ha luogo la distillazione, tenendo conto di tutte le circostanze che possono influire sulla quantita' del prodotto.

Testo vigente dal 12 novembre 1909 al 1 luglio 1913 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~art3 · fonte su Normattiva