Art. 3
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[1]Classificazione delle fabbriche. (Art. 3 legge 30 gennaio 1896, n. 26, e legge 16 aprile 1908, n. 139).
[2]Per l'applicazione della tassa interna di fabbricazione, le fabbriche sono divise in due categorie. La prima comprende le fabbriche nelle quali si adoperano l'amido e le sostanze amidacee, i residui della fabbricazione e della raffinazione dello zucchero, le barbabietole ed i tartufi di canna, e l'uva secca; la seconda comprende le distillerie che estraggono lo spirito dalle frutta, dal vino, dalle vinacce, dal miele, dalle radici diverse e dalle altre materie non comprese nella prima categoria.
[3]La quantita' del prodotto sara' determinata da un misuratore meccanico dell'alcool anidro da applicarsi alla prima distillazione. Occorrendo riparazioni o cambi di misuratore, il prodotto sara' accertato direttamente dagli agenti della finanza durante il tempo a cio' necessario. ((E' sempre in facolta' del ministro delle finanze di prescrivere che, in diretta e stabile comunicazione con gli apparecchi di distillazione muniti o no di misuratore, sia collocato un recipiente collettore chiuso a cura della finanza, nel quale venga a raccogliersi tutto lo spirito prodotto. Con il regolamento saranno stabilite le norme da seguire in questo caso nella determinazione della quantita' del prodotto da sottoporre a tassa)).
[4]((La quantita' di spirito prodotta e soggetta a tassa puo' essere eccezionalmente determinata in base alla produttivita' dei lambicchi per ogni giornata di lavorazione per le fabbriche di seconda categoria che soddisfacciano alle seguenti condizioni:
- a)siano provvedute di un solo apparecchio a fuoco diretto, costituito da un alambicco semplice, murato o altrimenti fissato stabilmente nel fornello e di capacita' non superiore e due ettolitri;
- b)non producano piu' di tre ettolitri di alcool anidro in un anno.
[5]E' in facolta' del ministro delle finanze di disporre che le fabbriche le quali si trovino nelle dette condizioni siano tassate in base alla poduttivita' per ogni cotta, applicando, allo apparecchio di distillazione uno speciale strumento contatore del numero delle cotte fatte. Alle fabbriche cosi' tassate sono applicabili tutte le disposizioni a cui sono sottoposte quelle tassate in base alla produttivita' giornaliera dei lambicchi.
[6]La quantita' di tre ettolitri, stabilita come massimo della produzione annua, non puo' essere superata con lo stesso apparecchio neppure nel caso che questo passi, nel corso dell'anno, in proprieta' di altri, o che dal proprietario ne sia, in qualsiasi forma, ceduto l'uso ad altri.
[7]Alle fabbriche non munite di misuratore meccanico alle quali sia applicato il recipiente collettore di cui al secondo comma del presente articolo e che si sottopongano al pagamento della tassa in base alla quantita' di prodotto effettivamente ottenuta, sono concessi gli abbuoni nelle stesse misure stabilite per quelle munite di misuratore)).
Testo vigente dal 1 luglio 1913 al 24 novembre 1921 · versione 4 su Normattiva