Art. 31
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[1]Applicabilita' di pene stabilite dalla legge doganale in materia diversa dal contrabbando. (Art. 24 legge 30 gennaio 1896, n. 26).
[2]Sono applicabili le pene stabilite dai seguenti articoli della legge doganale:
- a)dall'art. 82, per le differenze rispetto alla bolletta di cauzione e per la mancata presentazione del certificato di scarico;
- b)dall'art. 83, per le differenze fra la dichiarazione e le merci di esportazione presentate per ottenere la restituzione o l'abbuono della tassa di fabbricazione, oppure l'abbuono della soprattassa di confine;
- c)dall'art. 84, per le differenze riscontrate nei depositi;
- d)dall'art. 86, per il trasporto dei piombi, bolli, sigilli e simili da un collo all'altro, come pure per la loro falsificazione.
Testo vigente dal 12 novembre 1909 al 17 settembre 1919 · versione 0 su Normattiva