Art. 31

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[1]Applicabilita' di pene stabilite dalla legge doganale in materia diversa dal contrabbando. (Art. 24 legge 30 gennaio 1896, n. 26).

[2]Sono applicabili le pene stabilite dai seguenti articoli della legge doganale:

  • a)dall'art. 82, per le differenze rispetto alla bolletta di cauzione e per la mancata presentazione del certificato di scarico;
  • b)dall'art. 83, per le differenze fra la dichiarazione e le merci di esportazione presentate per ottenere la restituzione o l'abbuono della tassa di fabbricazione, oppure l'abbuono della soprattassa di confine;
  • c)dall'art. 84, per le differenze riscontrate nei depositi;
  • d)dall'art. 86, per il trasporto dei piombi, bolli, sigilli e simili da un collo all'altro, come pure per la loro falsificazione.

Testo vigente dal 12 novembre 1909 al 17 settembre 1919 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~art31 · fonte su Normattiva