Art. 31
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[1]Applicabilita' di pene stabilite dalla legge doganale in materia diversa dal contrabbando. (Art. 24 legge 30 gennaio 1896, n. 26).
[2]Sono applicabili le pene stabilite dai seguenti articoli della legge doganale:
- a)dall'art. 82, per le differenze rispetto alla bolletta di cauzione e per la mancata presentazione del certificato di scarico;
- b)dall'art. 83, per le differenze fra la dichiarazione e le merci di esportazione presentate per ottenere la restituzione o l'abbuono della tassa di fabbricazione, oppure l'abbuono della soprattassa di confine;
- c)dall'art. 84, per le differenze riscontrate nei depositi;
- d)dall'art. 86, per il trasporto dei piombi, bolli, sigilli e simili da un collo all'altro, come pure per la loro falsificazione. 12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503
12Il Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera M) che "E' concessa amnistia per i delitti e le contravvenzioni previsti dalle leggi e dai decreti qui appresso indicati, e commessi fino alla data del presente decreto, in quanto le pene stabilite per tali reati, sole o congiunte, non superino il massimo di L. 2000 di multa o ammenda e di sei mesi di pena restrittiva della liberta' personale. [...] M. Articoli 5 e 23 a 33 del testo unico 16 settembre 1909, n. 704, con le modificazioni portate dalla tabella A annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572, ed articolo 4 della legge 23 dicembre 1915, n. 1794, per la tassa di fabbricazione sugli spiriti".
Testo vigente dal 17 settembre 1919 al 16 dicembre 2010 · versione 14 su Normattiva