Art. 34
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[1]Applicabilita' delle leggi penali generali - Garanzia per i diritti, le multe e le spese. (Art. 27 legge 30 gennaio 1896, n. 26).
[2]L'applicazione delle pene e multe, di cui nei precedenti articoli, non pregiudica, quando fosse il caso di farvi luogo, quella delle leggi penali generali, e specialmente delle pene comminate per le alterazioni di documenti, per le frodi e per la resistenza agli agenti della forza pubblica.
[3]Le merci ed i mezzi di trasporto caduti in contravvenzione, quando non siano soggetti a confisca, guarentiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese di ogni specie, dovute dai contravventori o responsabili a termini di legge, con prevalenza ad ogni altro creditore.
Testo vigente dal 12 novembre 1909 al 24 novembre 1921 · versione 0 su Normattiva