Art. 34
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[1]Applicabilita' delle leggi penali generali - Garanzia per i diritti, le multe e le spese. (Art. 27 legge 30 gennaio 1896, n. 26).
[2]L'applicazione delle pene e multe, di cui nei precedenti articoli, non pregiudica, quando fosse il caso di farvi luogo, quella delle leggi penali generali, e specialmente delle pene comminate per le alterazioni di documenti, per le frodi e per la resistenza agli agenti della forza pubblica.
[3]((I prodotti, i recipienti e i mezzi di trasporto, caduti in contravvenzione, quando non siano soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese di ogni specie, dovute dai contravventori o responsabili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore)).
Testo vigente dal 24 novembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 17 su Normattiva