Art. 4
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[2]Per le fabbriche munite di misuratore meccanico l'abbuono da concedersi sulla tassa gravante lo spirito di prima distillazione, per cali, dispersioni, e ogni altra passivita', comprese anche le perdite dipendenti da temporaneo imperfetto funzionamento del misuratore, viene stabilito nelle proporzioni seguenti:
[3]del 10 per cento per le fabbriche di prima categoria;
[4]del 15 per cento per le fabbriche di seconda categoria;
[5]del 25 per cento per le fabbriche che distillano esclusivamente frutta, vinacce ed altri cascami della vinificazione;
[6]del 35 per cento per quelle che distillano esclusivamente vino, anche se guasto, o vinello, escluso il liquido ottenuto dalla lavatura delle vinacce.
[7]Per le fabbriche parimente fornite di misuratore meccanico ed esercitate dalle Societa' cooperative di proprietari, e coltivatori di fondi, legalmente costituite, l'abbuono e' elevato al 30 o al 45 per cento secondo che distillino, rispettivamente, vinacce od altri cascami della vinificazione, ovvero vino, sempreche' tali materie provengano da uve prodotte nei fondi posseduti o coltivati dai soci.
[8]La distillazione di materie, cui spetta abbuono diverso, potra' essere eseguita in una medesima fabbrica, purche' cio' avvenga in tempi diversi e con apparecchi diversi ed affatto disgiunti e collocati in locali non aventi tra loro alcuna comunicazione interna.
[9]Per la concentrazione dei vini e liquidi alcoolici e' concesso l'abbuono stabilito per la distillazione del vino.
[10]Per le fabbriche di seconda categoria, che pagano la tassa in ragione della produttivita' giornaliera dei lambicchi, l'abbuono e' stabilito nella misura del quindici per cento, e del diciotto per cento per quelle esercitate dalle Societa' cooperative.
Testo vigente dal 12 novembre 1909 al 3 dicembre 1910 · versione 0 su Normattiva