Art. 4
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[2]((Nella liquidazione dell'imposta sugli spiriti di seconda categoria, in fabbriche munite di misuratore meccanico e' concesso un abbuono sull'imposta gravante lo spirito di prima distillazione, per cali, dispersioni, ed ogni altra passivita', comprese anche le perdite dipendenti da temporaneo imperfetto funzionamento del misuratore. Tale abbuono e' stabilito nelle seguenti misure per ogni ettolitro di alcool anidro:
- a)lire 30 per gli spiriti prodotti in fabbriche che distillino esclusivamente frutta, vinacce e altri cascami della vinificazione;
- b)lire 50 per quelli prodotti in fabbriche che distillino esclusivamente vino, anche se guasto, o vinello, escluso il liquido ottenuto dalla lavatura delle vinacce;
- c)lire 10 per gli spiriti di seconda categoria ottenuti da altre materie)).
[3]Per le fabbriche parimente fornite di misuratore meccanico ed esercitate dalle Societa' cooperative di proprietari, e coltivatori di fondi, legalmente costituite, l'abbuono e' elevato al 30 o al 45 per cento secondo che distillino, rispettivamente, vinacce od altri cascami della vinificazione, ovvero vino, sempreche' tali materie provengano da uve prodotte nei fondi posseduti o coltivati dai soci.
[4]La distillazione di materie, cui spetta abbuono diverso, potra' essere eseguita in una medesima fabbrica, purche' cio' avvenga in tempi diversi e con apparecchi diversi ed affatto disgiunti e collocati in locali non aventi tra loro alcuna comunicazione interna.
[5]Per la concentrazione dei vini e liquidi alcoolici e' concesso l'abbuono stabilito per la distillazione del vino.
[6]COMMA ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1913, N. 572 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio Decreto 27 settembre 1910, n. 824, convertito senza modificazioni dalla L. 23 giugno 1912, n. 643, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' abolito l'abbuono di 10 per cento accordato alle fabbriche di spiriti di prima categoria dall'articolo 4 del testo unico delle leggi sugli spiriti approvato col R. decreto del 16 settembre 1909, n.704, e modificato con l'altro R. decreto del 21 settembre 1910, n. 644. Gli altri abbuoni concessi dallo stesso articolo 4 del citato testo unico e consolidati nella loro somma effettiva, risultante dalle disposizioni di esso testo, con l'articolo 2 del predetto decreto 21 settembre 1910, n. 644, sono conseguentemente diminuiti di L. 20 per ogni ettolitro di alcool anidro".
Testo vigente dal 24 novembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 17 su Normattiva