Art. 41
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[1]Abbuono speciale per lo spirito di barbabietola. (Art. 1 legge 11 luglio 1909, n. 443).
[2]Alle fabbriche esistenti al 18 maggio 1909, le quali distillano lo spirito dalla barbabietola, l'abbuono di fabbricazione e' concesso pel solo quinquennio 1909-913 nella misura del 15 per cento fino al limite della quantita' di spirito prodotta da ciascuna fabbrica nell'anno finanziario 1908-909.
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