Art. 41

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 dicembre 1910 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Abbuono speciale per lo spirito di barbabietola. (Art. 1 legge 11 luglio 1909, n. 443).

[2]Alle fabbriche esistenti al 18 maggio 1909, le quali distillano lo spirito dalla barbabietola, l'abbuono di fabbricazione e' concesso pel solo quinquennio 1909-913 nella misura del 15 per cento fino al limite della quantita' di spirito prodotta da ciascuna fabbrica nell'anno finanziario 1908-909. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il Regio Decreto 27 settembre 1910, n. 824, convertito senza modificazioni dalla L. 23 giugno 1912, n. 643, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nella stessa misura e' diminuito l'abbuono di cui all'articolo 41 dello stesso testo unico delle leggi sugli spiriti, quale risultava prima dell'attuazione del predetto R. decreto del 21 settembre 1910".

Testo vigente dal 3 dicembre 1910 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~art41 · fonte su Normattiva