Art. 43
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[1]Trattamento dello spirito di vino esistente nei magazzini per cognac al 18 maggio 1909. (Art. 5 legge 11 luglio 1909, n. 443).
[2]Resta ferma la concessione di cui al terzo comma dell'art. 9 del testo unico di leggi 3 dicembre 1905, n. 651, per lo spirito di vino che al 18 maggio 1909 trovavasi depositato nei magazzini per cognac nelle condizioni stabilite dall'art. 9 della presente, nonche' per lo spirito di vino che, trovandosi alla stessa data nei detti magazzini, in condizioni diverse, sia posto nelle nuove condizioni dell'art. 9 entro 6 mesi dalla pubblicazione del regolamento.
[3]Per lo spirito di vino che restera' depositato nei predetti magazzini in condizioni diverse da quelle contemplate dall'art. 9 di questa legge sara' dovuta la tassa nella misura di L. 150 per ogni ettolitro anidro, minorata di dieci lire per ciascun anno di giacenza a partire dal giorno in cui avvenne la immissione in deposito fino al limite massimo di 8 anni. La estrazione dello spirito dai magazzini deve essere effettuata nello spazio di 8 anni dalla data della immissione di ciascuna partita e nella misura annuale di un ottavo della quantita' originariamente immessa nel deposito per ciascun anno compiuto di giacenza.
[4]Nel caso che lo spirito contemplato dal comma precedente sia estratto ed esportato all'estero e' concesso soltanto l'abbuono della tassa di cui si trovera' effettivamente gravato al momento della estrazione.
Testo vigente dal 12 novembre 1909 al 6 aprile 1916 · versione 0 su Normattiva