Art. 43

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1916 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Trattamento dello spirito di vino esistente nei magazzini per cognac al 18 maggio 1909. (Art. 5 legge 11 luglio 1909, n. 443).

[2]Resta ferma la concessione di cui al terzo comma dell'art. 9 del testo unico di leggi 3 dicembre 1905, n. 651, per lo spirito di vino che al 18 maggio 1909 trovavasi depositato nei magazzini per cognac nelle condizioni stabilite dall'art. 9 della presente, nonche' per lo spirito di vino che, trovandosi alla stessa data nei detti magazzini, in condizioni diverse, sia posto nelle nuove condizioni dell'art. 9 entro 6 mesi dalla pubblicazione del regolamento.

[3]Per lo spirito di vino che restera' depositato nei predetti magazzini in condizioni diverse da quelle contemplate dall'art. 9 di questa legge sara' dovuta la tassa nella misura di L. 150 per ogni ettolitro anidro, minorata di dieci lire per ciascun anno di giacenza a partire dal giorno in cui avvenne la immissione in deposito fino al limite massimo di 8 anni. La estrazione dello spirito dai magazzini deve essere effettuata nello spazio di 8 anni dalla data della immissione di ciascuna partita e nella misura annuale di un ottavo della quantita' originariamente immessa nel deposito per ciascun anno compiuto di giacenza. 9

[4]Nel caso che lo spirito contemplato dal comma precedente sia estratto ed esportato all'estero e' concesso soltanto l'abbuono della tassa di cui si trovera' effettivamente gravato al momento della estrazione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 12 marzo 1916, n. 316

9

Il Decreto Luogotenenziale 12 marzo 1916, n. 316 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Ai proprietari dei depositi di spirito previsti dal secondo comma dell'art. 43 del testo unico delle leggi sugli spiriti approvato con R. decreto del 16 settembre 1909, n. 704, e' consentito di estrarre dagli stessi depositi gli spiriti ivi esistenti anche prima che sia maturato il termine di giacenza prescritto dal citato art. 43 del testo unico di leggi, a condizione che per la quantita' di spirito estratta in anticipazione sia pagato, oltre alla tassa dovuta in ragione del periodo di giacenza fino al giorno dell'estrazione, un supplemento di tassa di L. 25 per ettolitro anidro".

Testo vigente dal 6 aprile 1916 al 16 dicembre 2010 · versione 11 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~art43 · fonte su Normattiva