Art. 44

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[1]Abbuono di tassa per lo spirito esportato in aggiunta ai vini comuni, ai mosti od alle frutta. (Art. 4 legge 11 luglio 1909, n. 443).

[2]Sino a tutto il 30 giugno 1910 e' mantenuto l'abbuono della intera tassa sugli spiriti prodotti all'interno ed esportati all'estero, aggiunti, in presenza degli agenti dell'Amministrazione, ai vini comuni od ai mosti, oppure alle frutta.

[3]Visto, d'ordine di Sua Maesta': Il ministro delle finanze LACAVA.

Testo vigente dal 12 novembre 1909 al 24 novembre 1921 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~art44 · fonte su Normattiva