Art. 44

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 novembre 1921 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Abbuono di tassa per lo spirito esportato in aggiunta ai vini comuni, ai mosti od alle frutta. (Art. 4 legge 11 luglio 1909, n. 443).

[2]Sino a tutto il 30 giugno 1910 e' mantenuto l'abbuono della intera tassa sugli spiriti prodotti all'interno ed esportati all'estero, aggiunti, in presenza degli agenti dell'Amministrazione, ai vini comuni od ai mosti, oppure alle frutta. 15

[3]Visto, d'ordine di Sua Maesta': Il ministro delle finanze LACAVA.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio D.L. 19 novembre 1921, n. 1592

15

Il Regio D.L. 19 novembre 1921, n. 1592 ha disposto (con l'art. 2, comma 1 dell'allegato L) che "Al testo unico anzidetto e' aggiunto il seguente articolo: I processi verbali di accertamento delle contravvenzioni sono compilati dagli agenti scopritori e fanno fede in giudizio fino a prova contraria. E' convertito in legge l'art. 144 del regolamento 25 novembre 1909, n. 762, per l'esecuzione del testo unico suindicato".

Testo vigente dal 24 novembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 17 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~art44 · fonte su Normattiva