Art. 5
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[1]Vigilanza. (Art. 5 legge 30 gennaio 1896, n. 26).
[2]Le fabbriche di spirito (escluse quelle che pagano la tassa in ragione della produttivita' giornaliera dei lambicchi), gli opifici di rettificazione e quelli di trasformazione sono soggetti alla vigilanza permanente della finanza.
[3]L'accesso alle fabbriche ed agli opifici, esclusi i locali di abitazione, purche' siano distinti e separati, dovra' essere sempre aperto e libero agli agenti della finanza, si' di giorno come di notte, e l'esercente avra' l'obbligo di fornire gratuitamente, per uso degli agenti delegati alla vigilanza permanente, un locale nelle condizioni che saranno stabilite nel regolamento.
[4]Nelle fabbriche, che pagano la tassa in ragione della produttivita' giornaliera dei lambicchi, l'accesso deve essere lasciato aperto e libero agli agenti della finanza per tutto il tempo della lavorazione dichiarata.
[5]Per quanto si riferisce alle perquisizioni domiciliari, esse continueranno ad essere regolate dalle disposizioni vigenti.
Testo vigente dal 12 novembre 1909 al 1 luglio 1913 · versione 0 su Normattiva